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Sez. L, Sentenza n. 300 del 16/01/1988 (Rv. 456857 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONCORRENZA DI UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA USURANTE - INFARTO VERIFICATOSI AL DI FUORI DI DETTA ATTIVITÀ - CONFIGURABILITÀ COME INFORTUNIO SUL LAVORO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456857-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CONCORRENZA DI UN'ATTIVITÀ LAVORATIVA USURANTE - INFARTO VERIFICATOSI AL DI FUORI DI DETTA ATTIVITÀ - CONFIGURABILITÀ COME INFORTUNIO SUL LAVORO - ESCLUSIONE.*

La concorrenza causale, lenta e progressiva, di un'attività lavorativa usurante sotto il profilo fisico e psichico non è sufficiente per considerare come infortunio sul lavoro un infarto verificatosi al di fuori di detta attività, in quanto oggetto della tutela prevista dall'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è l'evento mortale o inabilitante verificatosi per "causa violenta in occasione di lavoro" e tale causa, pur potendo concorrere con fattori morbosi predisponenti, non è configurabile in Mancanza di uno sforzo - ancorché non eccezionale ed imprevedibile - nello svolgimento dell'attività lavorativa. (V 49/83, mass n 424840).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)