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Sez. L, Sentenza n. 956 del 02/02/1988 (Rv. 457303 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO SUBITO DAL LAVORATORE MENTRE SI AVVIA A RIPRENDERE IL LAVORO AL TERMINE DELLO SCIOPERO - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457303-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - INFORTUNIO SUBITO DAL LAVORATORE MENTRE SI AVVIA A RIPRENDERE IL LAVORO AL TERMINE DELLO SCIOPERO - INDENNIZZABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Non può considerarsi avvenuto "in occasione di lavoro" non solo l'infortunio che si verifichi durante lo sciopero ma anche quello che il lavoratore subisca mentre si avvia a riprendere il lavoro al termine dello sciopero stesso, attesa la configurabilità del collegamento di esso ad un rischio elettivo (cioè dipendente da situazioni riferibili ad una scelta del lavoratore, che si pone come antecedente storico necessario dei successivi comportamenti dello stesso, anche se rivolti alla ripresa dell'attività lavorativa), e cioè ad un rischio che - a differenza di quanto avviene nelle ipotesi di infortunio in itinere indennizzabile o d'infortunio occorso durante le brevi soste del lavoro per soddisfare elementari esigenze di vita (come la pausa per il pasto) - non è riconducibile alle esigenze dello svolgimento del lavoro ma piuttosto alle diverse ragioni di autotutela del lavoratore. (V 3708/82, mass n 421676).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)