Sez. L, Sentenza n. 9387 del 11/07/2001 (Rv. 548079 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentante - Perdita della capacità processuale nel corso del giudizio di secondo grado - Ricorso per cassazione della parte divenuta incapace - Inammissibilità - Principio di ultrattività della procura - Operatività - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte nei cui confronti si sia verificata, nel corso del processo di secondo grado, la perdita della capacità processuale, che travolge anche la procura conferita al difensore; infatti, il principio dell' ultrattività della procura opera, in favore della controparte che incolpevolmente ignora l'evento interruttivo, consentendo di ritenere valida l'impugnazione o la notifica della sentenza eseguita nei confronti della parte cui l'evento si riferisce, ma non è applicabile quando l'impugnazione è proposta dalla parte cui l'evento si riferisce e che non può ragionevolmente ignorarlo (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai genitori, legali rappresentanti del minore, il quale era divenuto maggiorenne nel corso del giudizio di secondo grado e avrebbe dovuto, pertanto, proporre in proprio il ricorso, rilasciando ai suoi difensori nuovo mandato alle liti, essendo estinto quello rilasciato dai genitori).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)