Sez. 2, Sentenza n. 3431 del 03/04/1998 (Rv. 514171 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Nel giudizio di primo grado, prima della discussione della causa - Omessa dichiarazione, di interruzione, del difensore - Ultrattività della procura, conferita anche per il secondo grado, per la notifica dell' impugnazione e per la costituzione in appello - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE
Il difensore, nominato anche per il secondo grado di giudizio, che, valutata l'utilità o l'opportunità per la parte rappresentata, non manifesta la volontà negoziale di interrompere il processo, non dichiarandone l'avvenuto decesso nel corso del giudizio di primo grado, prima della discussione della causa, può costituirsi in appello per ottenere la conferma della sentenza favorevole, così come gli è validamente notificata l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)