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Sez. 1, Sentenza n. 2138 del 10/03/1997 (Rv. 502922 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Relazione di notifica del provvedimento opposto - Allegazione al ricorso - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Condizioni - Impossibilità, anche in prosieguo del giudizio, di controllare la tempestività dell'opposizione.
Stato
decisa il 1997-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502922-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sè, prova della non tempestività dell'opposizione, che possa giustificare la dichiarazione di inammissibilità con ordinanza pronunciata in "limine litis", ai sensi dell'art. 23, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, perché questo provvedimento presuppone l'esistenza di una prova inconfutabile e non di una mera difficoltà di accertamento della tempestività. Tuttavia, ove in prosieguo di giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell'ordinanza notificata, permanga e diventi definitiva l'impossibilità di controllo (anche di ufficio) della tempestività dell'opposizione, il ricorso deve essere dichiarato, con sentenza, inammissibile.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)