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Sez. 1, Sentenza n. 10802 del 29/10/1998 (Rv. 520214 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Relata di notifica del provvedimento opposto - Allegazione al ricorso - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520214-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione a ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la prevista allegazione al ricorso della relazione di notifica dell'ordinanza opposta è richiesta al solo fine di verificare la tempestività del ricorso medesimo (che deve essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento) e pertanto la mancata allegazione non può comportare una pronuncia in "limine litis" di inammissibilità dell'opposizione, ove l'accertamento della tempestività del ricorso possa essere compiuto d'ufficio mediante l'esame degli atti o l'invito rivolto all'opponente di esibire la relazione di notifica.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1991 num. 689 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)