Sez. 1, Sentenza n. 7385 del 08/08/1997 (Rv. 506608 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Relata di notifica del provvedimento opposto - Allegazione al ricorso - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di opposizione all'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non giustifica la dichiarazione di inammissibilità " in limine litis " dell'opposizione, presupponendo tale provvedimento la prova positiva della tardività dell'opposizione e non prevedendo gli art. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 alcuna sanzione per il caso di mancato deposito, contestualmente al ricorso, della relata di notifica dell'ordinanza impugnata.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)