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Sez. 1, Sentenza n. 14370 del 16/11/2001 (Rv. 550319 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inammissibilità del ricorso - Dichiarazione con ordinanza in limine litis - Prova certa della tardività del ricorso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550319-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza "in limine litis" presuppone la prova certa della tardività dello stesso, acquisibile mediante il documento che incorpora la relazione di notifica del provvedimento impugnato; in mancanza di detta prova, ogni ulteriore accertamento al riguardo è rimesso allo sviluppo del giudizio di opposizione. (Nell'affermare tale principio, la S.C. ha escluso che potesse essere dichiarato inammissibile con ordinanza il ricorso cui era allegato il solo provvedimento amministrativo impugnato, notificato a mezzo posta, e non anche la busta contenente il plico e recante i timbri dell'ufficio postale richiesto della spedizione e di quello tenuto alla consegna, con le relative date).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)