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Sez. 5, Sentenza n. 42583 del 11/06/2015 Ud. (dep. 22/10/2015) Rv. 266412 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Sospensione condizionale della pena - Omessa impugnazione del capo relativo alla sospensione - Sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria - Revocabilità d'ufficio del beneficio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266412-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

La revoca della condizionale della pena concessa in primo grado può essere disposta dal giudice d'appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressa impugnazione da parte dell'imputato e non anche di ufficio, anche quanto in secondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla sola pena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio, dando luogo ad una causa di estinzione del reato, è sempre una previsione di favore per l'imputato, rispetto alla quale opera il divieto di "reformatio in peius". (In motivazione, la Corte ha escluso che la domanda di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria comportasse l'implicita richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, disposta dal giudice di primo grado con riferimento alla pena detentiva).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)