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Sez. L, Sentenza n. 3157 del 24/05/1985 (Rv. 440850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PREDETERMINAZIONE DI CIASCUNA SANZIONE APPLICABILE ALLE INFRAZIONI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - FATTISPECIE RELATIVA AD IPOTESI DI PREVISIONE DI UNA SERIE DI SANZIONI APPLICABILI SECONDO LA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - PREDETERMINAZIONE DI CIASCUNA SANZIONE APPLICABILE ALLE INFRAZIONI - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO - FATTISPECIE RELATIVA AD IPOTESI DI PREVISIONE DI UNA SERIE DI SANZIONI APPLICABILI SECONDO LA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI.*

L'art. 7 dello statuto dei lavoratori - con il prescrivere che le norme contrattuali relative sia alla configurabilità dell'illecito disciplinare, sia alla conseguente sanzione irrogabile, debbono essere portate a conoscenza dei lavoratori in virtù del principio di legalità per cui "nullum crimen sine lege" ed anche "nulla poena sine lege" - implica non già la distinta e separata previsione delle infrazioni e delle sanzioni applicabili correlate ad un generico criterio di maggiore o minore gravità delle prime, bensì la specifica predeterminazione di ciascuna sanzione applicabile alle infrazioni, giacché diversamente verrebbe meno in concreto la conoscibilità in via preventiva da parte del lavoratore delle conseguenze dell'illecito disciplinare, nonché insorgerebbe la possibilità di arbitrio del datore di lavoro per la considerazione ex post della gravità o meno dell'infrazione. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che gli artt. 19 e 20 C.C.n.L. 22 giugno 1978 per i dipendenti della S.i.P. violassero l'art. 7 dello statuto dei lavoratori giacché, mentre l'art. 19 enunciava, peraltro in termini non tassativi, i doveri del lavoratore, il successivo art. 20 prevedeva una serie di sanzioni disciplinari, i cui presupposti di applicabilità consistevano nella generica maggiore o minore gravità della violazione da parte del lavoratore dei doveri predetti).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Contr. Coll. 22/06/1978 num. 19, Contr. Coll. 22/06/1978 num. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)