Sez. L, Sentenza n. 5646 del 16/11/1985 (Rv. 442838 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - IPOTESI DI ILLECITO NEL CODICE DISCIPLINARE - TIPICIZZAZIONE ANALITICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - SPECIFICITÀ - FUNZIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - IPOTESI DI ILLECITO NEL CODICE DISCIPLINARE - TIPICIZZAZIONE ANALITICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - SPECIFICITÀ - FUNZIONE - CONSEGUENZE.*
Il potere disciplinare riconosciuto dall'art. 2106 cod. civ. al datore di lavoro presuppone che le ipotesi astratte di illecito - quali previste nel cd. Codice disciplinare - siano predeterminate nelle loro caratteristiche essenziali sia oggettive che soggettive, che - pur senza giungere ad un'analitica tipicizzazione di tutte le possibili mancanze del lavoratore - abbiano però un grado di specificità sufficiente ad escludere che la collocazione della condotta del lavoratore nella fattispecie disciplinare sia interamente devoluta ad una valutazione unilaterale ed ampiamente discrezionale del datore di lavoro, di talché non è idoneo un generico riferimento all'inadempimento del lavoratore in ordine agli obblighi scaturenti dal contratto unitamente ad una altrettanto generica differenziazione delle sanzioni fondantesi sul criterio della mera graduazione della colpa ovvero dell'entità del danno causato. (V 4247/85, mass n 441741; (V 3157/85, mass n 440850; (V 3449/84, mass n 435465).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)