Sez. 1, Sentenza n. 7803 del 21/08/1997 (Rv. 506924 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE | Prezzo - Determinazione - Misura diversa da quella prescritta dalla normativa disciplinante la cessione - Nullità del contratto - Esclusione - Sostituzione della clausola difforme - Carattere automatico.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE
In ipotesi di contratto di cessione di un alloggio di edilizia economica e popolare, l'illegittima determinazione del prezzo (per violazione dei criteri legislativi di determinazione del suddetto prezzo) non comporta la nullità dell'intero contratto, in quanto, a norma degli artt. 1339 e 1419 comma secondo cod. civ., la violazione delle norme relative alla determinazione del prezzo comporta la sostituzione di diritto del prezzo determinato secondo i predetti criteri legislativi a quello fissato dalle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 1419
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)