Sez. U, Sentenza n. 9379 del 07/08/1992 (Rv. 478482 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione | Controversie promosse dal dipendente nei confronti dell'ente pubblico per l'accertamento dell'obbligo contributivo di quest'ultimo e della base annua contributiva nonché per invocarne la responsabilità risarcitoria per omessa contribuzione - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Fattispecie.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Competenza e giurisdizione
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie promosse dal dipendente nei confronti dell'ente pubblico datore di lavoro, sia per far valere l'obbligo di quest'ultimo al versamento dei contributi assicurativi e, quindi, ai fini della determinazione annua della base contributiva, sia per invocarne la responsabilità risarcitoria per omessa contribuzione, riguardando la giurisdizione della Corte dei Conti le sole controversie attinenti al diritto a pensione, nonché quelle immediatamente connesse a tale diritto, e la giurisdizione ordinaria le sole controversie attinenti al rapporto assicurativo con gli enti previdenziali che non coinvolgono il rapporto di pubblico impiego (nella specie, la S. C., alla stregua del principio suesposto, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo al rapporto fra Comune di Milano ed avvocati dal medesimo dipendente, i quali chiedono accertarsi il proprio diritto di avere ricompresi gli onorari professionali nella base di computo delle contribuzioni previdenziali).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Regio Decr. Legge 03/03/1938 num. 680 art. 60 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)