Sez. U, Sentenza n. 4674 del 27/04/1995 (Rv. 492036 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di dipendenti pubblici - Relativa controversia - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo o alla giurisdizione del giudice ordinario - Criteri.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di previdenza ed assistenza obbligatoria in favore di dipendenti pubblici, restano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie promosse dal dipendente nei confronti del datore di lavoro sia per far valere l'obbligo dell'ente al versamento dei contributi assicurativi, sia per invocarne la responsabilità risarcitoria per omessa contribuzione; spettano infatti alla giurisdizione del giudice ordinario le sole controversie attinenti al rapporto assicurativo con gli enti previdenziali che non coinvolgono il rapporto di pubblico impiego.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)