diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 688 del 25/01/1983 (Rv. 425424 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLA SPESA PRONUNCIATA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*
Stato
decisa il 1983-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425424-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE DELL'ONORARIO E DELLA SPESA PRONUNCIATA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE EX ART. 111 COST..*

L'ordinanza di liquidazione dell'onorario e delle spese per l'opera prestata dagli arbitri, resa dal Presidente del tribunale a norma dell'art. 814 secondo comma cod. proc. civ., è impugnabile con ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, in quanto configura un provvedimento di carattere decisorio e definitivo non soggetto ad altri mezzi d'impugnazione. (Conf 815/75, mass n 374189).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)