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Sez. L, Sentenza n. 1366 del 04/03/1986 (Rv. 444783 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - NULLITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444783-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE - NULLITÀ DEL RICORSO - CONDIZIONI.*

Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso per mancata Determinazione dell'oggetto della domanda (petitum) o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto (causa petendi) su cui la domanda stessa si fonda, non è sufficiente un'omissione meramente formale degli elementi richiesti dai numeri 3 e 4 dell'art. 414 cod. proc. civ., essendo invece necessario che di essi sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile in Sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione. (V 723/85, mass n 438935; (V 5537/84, mass n 437201).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)