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Sez. 1, Sentenza n. 10664 del 17/09/1992 (Rv. 478735 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Passività deducibili - Debiti risultanti da atti scritti | Debiti bancari - Regime probatorio - Debiti anteriori all'ultimo anno precedente l'apertura della successione e derivante da scoperto di conti correnti bancari - Produzione di documentazione bancaria - Insufficienza - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478735-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Passività deducibili - Debiti risultanti da atti scritti

In tema d'imposta di successione, il regime probatorio che è previsto per la deducibilità di debiti bancari dall'art. 13, commi terzo e quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, e che è agevolato, rispetto al sistema generale, non è applicabile fuori dei limiti oggettivi e temporali espressamente indicati. Pertanto, ai fini della deducibilità di debiti sorti in data anteriore all'ultimo anno precedente l'apertura della successione e derivanti da scoperto di conti correnti bancari, non è sufficiente la produzione di documentazione bancaria (nella specie, costituita da estratti conto, integrati da dichiarazioni degli istituti di crediti, autenticate da notaio, sulla sussistenza del rapporto con il "de cuius" e sulla prosecuzione della scopertura del conto fino al decesso), ma è necessaria la prova, con scrittura munita di data certa, del rapporto di apertura di credito regolata in conto corrente (salva la dimostrazione che si sia trattato di debito inerente all'esercizio dell'impresa), ovvero (in mancanza di tale scrittura) una pronunzia giudiziale che accerti il rapporto stesso nelle sue componenti oggettive e temporali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 12 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 13 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 15, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)