Sez. U, Sentenza n. 5451 del 06/03/2009 (Rv. 607093 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001 - Devoluzione al giudice ordinario - Discrimine temporale - Determinazione - Criteri - Controversia relativa al riconoscimento di inquadramento superiore - Lavoratore transitato dalla Cpdel all'INPDAP ai sensi del d.lgs. n. 479 del 1994 - "Petitum" sostanziale - Esatto iniziale inquadramento alle dipendenze dell'INPDAP nel 1994 - Conseguenze - Giurisdizione del giudice amministrativo.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di lavoro pubblico privatizzato, la norma transitoria contenuta nell'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 individua il discrimine temporale tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento non ad un atto giuridico o al momento di instaurazione della controversia, bensì al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. Ne consegue che, in una controversia promossa da alcuni lavoratori - transitati dalle dipendenze della Cpdel a quelle dell'INPDAP per effetto della soppressione degli enti pubblici di previdenza attuata con il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 - per il riconoscimento, in relazione alle mansioni effettivamente svolte presso l'originario datore di lavoro (di VI e non di V livello), del diritto al superiore inquadramento contrattuale nell'VIII qualifica funzionale (in luogo della VII), ai fini del riparto della giurisdizione rileva esclusivamente la deduzione in giudizio di una fattispecie attributiva del diritto perfezionatasi nel 1994, identificandosi il "petitum" sostanziale nell'esatto iniziale inquadramento alle dipendenze dell'INPDAP in epoca anteriore al 30 giugno 1998, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 479 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)