Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 24/02/1986 (Rv. 444629 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - BRACCIANTI AGRICOLI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - BRACCIANTI AGRICOLI - ESCLUSIONE.*
La qualifica di coltivatore diretto può essere riconosciuta solo a chi sia dedito all'attività agricola con organizzazione di piccolo imprenditore, ossia in maniera autonoma, non alla dipendenza di altri e, anche se associata ad altra attività, in misura prevalente e con carattere di continuità, non soltanto manuale, bensì direttiva, con esclusione, quindi, dei semplici braccianti agricoli. (Conf 4179/82, mass n 422152; (Conf 3527/81, mass n 414131).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)