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Sez. 3, Sentenza n. 1129 del 24/02/1986 (Rv. 444629 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - BRACCIANTI AGRICOLI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444629-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - BRACCIANTI AGRICOLI - ESCLUSIONE.*

La qualifica di coltivatore diretto può essere riconosciuta solo a chi sia dedito all'attività agricola con organizzazione di piccolo imprenditore, ossia in maniera autonoma, non alla dipendenza di altri e, anche se associata ad altra attività, in misura prevalente e con carattere di continuità, non soltanto manuale, bensì direttiva, con esclusione, quindi, dei semplici braccianti agricoli. (Conf 4179/82, mass n 422152; (Conf 3527/81, mass n 414131).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)