diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4179 del 16/07/1982 (Rv. 422152 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - VOLONTÀ DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - NOZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO EX ART. 2083 COD. CIV. - RILEVANZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. IN RELAZIONE AL BRACCIANTE AGRICOLO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422152-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL COLTIVATORE DIRETTO E DEL CONCEDENTE - ESCLUSIONE - VOLONTÀ DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - ESCLUSIONE DELLA PROROGA LEGALE - CONDIZIONI - NOZIONE DI COLTIVATORE DIRETTO EX ART. 2083 COD. CIV. - RILEVANZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. IN RELAZIONE AL BRACCIANTE AGRICOLO - INSUSSISTENZA.*

In tema di affitto di fondi rustici, l'art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176 (modificativo dell'art. 1 lettera a del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273), il quale richiede, al fine dell'esclusione della proroga legale per il caso in cui il concedente dichiari di voler coltivare direttamente il fondo, che il medesimo sia o sia stato (negli ultimi dieci anni e per almeno due anni) coltivatore diretto, va inteso riferito alla nozione di coltivatore diretto di cui allo art. 2083 cod. civ., quale piccolo imprenditore esercente professionalmente l'attività economica di coltivazione della terra, servendosi di un'organizzazione con prevalente lavoro proprio e dei componenti della sua famiglia. Tale interpretazione manifestamente non pone la suddetta norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla sua inapplicabilità nei confronti di chi, come il bracciante agricolo, non abbia avuto la materiale possibilità di conseguire la disponibilità di un fondo per esercitare in proprio attività di coltivazione, tenuto conto dell'obiettiva diversità delle rispettive situazioni, giustificativa di una scelta del legislatore per il sacrificio dell'affittuario solo a fronte di un'uguale attività del concedente. (V 5715/80, mass n 409555; (V 1421/80, mass n 404965).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)