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Sez. 3, Sentenza n. 1356 del 08/02/1988 (Rv. 457505 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457505-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - CLAUSOLA CONTRATTUALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'apprezzamento del contenuto e della portata di una clausola contrattuale, frutto della ricerca e della Determinazione della volontà delle parti, costituisce un tipico accertamento di fatto, istituzionalmente attribuito al giudice del merito, la cui valutazione sfugge al Sindacato di legittimità se è sorretto da motivazione congrua. (Conf 1098/87, mass n 450660; (Conf 4511/85, mass n 441975; (Conf 726/83, mass n 425472; (Conf 6458/83, mass n 431195).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)