Sez. 3, Sentenza n. 6458 del 29/10/1983 (Rv. 431195 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
In tema di interpretazione del contratto o di una singola clausola il Sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto, e non già sulla ricostruzione della volontà dei contraenti (in relazione al contenuto ed alla portata dei patti negoziali), la cui ricerca si traduce in una indagine di fatto riservata al predetto giudice che può essere censurata in Sede di legittimità solo per violazione di specifiche norme ermeneutiche, ovvero per illogicità ed inadeguatezza della motivazione. Ne consegue che per potersi configurare la violazione delle regole di interpretazione del contratto non è sufficiente che il ricorrente faccia richiamo agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., ma occorre che vengano specificati i canoni in concreto inosservati ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, non essendo idonea una critica del risultato raggiunto dallo stesso giudice mediante la contrapposizione di una diversa interpretazione. (V 1625/81, mass n 412297; (Conf 726/83, mass n 425472; (Conf 6021/81, mass n 416802).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)