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Sez. 3, Sentenza n. 1936 del 14/01/1998 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 210130 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Condono edilizio - Fattispecie estintiva di cui all'art.39, comma ottavo legge n.724 del 1994 - Reato ex art. 1 "sexies" legge n.431 del 1985 - Applicabilità - Condizioni - Causa estintiva di cui all'art.22 legge 47 del 1985 - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210130-01

EDILIZIA - IN GENERE

La definizione agevolata delle violazioni edilizie contemplata dalla legge n.724/1994 non può avere nulla a che vedere, attesi il chiaro dettato normativo, la "sedes materiae" e la "ratio legis", con la concessione in sanatoria prevista dagli artt. 13 e 22 legge 47/1985. La fattispecie prevista dall'art. 39, comma 8, legge 724/1994, onde produrre effetti anche in relazione alla diversa violazione di cui all'art. 1 "sexies" legge 431/1985, presuppone: 1)la presentazione di una istanza di condono edilizio (o di conversione della richiesta di concessione in sanatoria ex artt.13 e 22 legge 47/1985), 2)il pagamento dell'oblazione, 3)il rilascio della concessione in sanatoria, 4)l'autorizzazione paesaggistica. Non è quindi sufficiente a produrre gli effetti previsti dall'art. 39 la sussistenza soltanto delle due ultime condizioni.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)