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Sez. L, Sentenza n. 7049 del 22/03/2007 (Rv. 596170 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco - Effetti - Novazione soggettiva e costituzione di un nuovo rapporto - Esclusione - Sospensione del rapporto originario - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596170-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

Il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva e l'insorgenza di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto - cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari - presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato sul punto la correttezza della sentenza impugnata che, sulla scorta del dettato di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 283 del 1998, aveva qualificato come posizione giuridica di distacco quella del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e addetto alle attività di cui all'art. 1, comma secondo, dello stesso testo normativo, inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato temporaneamente presso l'Ente tabacchi italiani).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1998 num. 283 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)