Sez. 1, Sentenza n. 15247 del 04/07/2006 (Rv. 591132 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Ricongiungimento familiare - Condizioni e presupposti - Accertamento del requisito economico della "vivenza a carico" - Procedimento bifasico - Competenze della Questura e dell'Autorità consolare - Nulla osta di ingresso - Rilascio da parte della Questura - Sopravvenienza di legge di modifica del requisito in questione - Normativa applicabile - Principio del "tempus regit actum" - Sua applicabilità alla rimanente fase - Sussistenza - Diniego del visto di ingresso da parte dell'Autorità consolare - Legittimità - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di disciplina dell'immigrazione, il rilascio del visto di ingresso allo straniero richiedente il ricongiungimento familiare si configura come l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione complessa, il quale coinvolge sia le determinazioni espresse dalla Questura, sia le valutazioni dell'Autorità consolare, di guisa che, dovendo gli atti e i provvedimenti amministrativi essere formati nel rispetto della normativa vigente al momento della loro emanazione, il sopravvenire di una nuova legge durante lo svolgimento del procedimento comporta l'applicazione del principio "tempus regit actum", nel senso che ciascuna delle fasi va sottoposta alla disciplina della legge vigente nel tempo in cui viene compiuta. Pertanto, lo "ius superveniens", costituito dall'art. 23 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato la lettera c) dell'art.29 d.lgs. n.286 del 1998, aggiungendo alla frase "genitori a carico" la proposizione "qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute", deve essere applicato qualunque sia la fase del procedimento, e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto di ingresso. (Nella specie, una straniera, regolarmente residente in Italia, aveva chiesto e ottenuto il nulla osta all'ingresso della genitrice nel territorio nazionale; l'autorità consolare aveva successivamente negato il visto di ingresso in applicazione del novellato art. 29, lettera c), stante la presenza nel Paese di origine di altra figlia in grado di mantenere la madre; in base al principio affermato, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il diniego del visto di ingresso riformando la sentenza impugnata secondo la quale, invece, ai fini dell'accertamento delle condizioni fissate dal legislatore, occorreva fare riferimento alla normativa vigente all'epoca della proposizione dell'istanza all'autorità di pubblica sicurezza).
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1998 num. 286 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)