Sez. 2, Ordinanza n. 28147 del 25/11/2008 (Rv. 605800 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE | Ordinanze emesse dal giudice di pace ex art. 23, comma 1, legge n. 689 del 1981 - Impugnabilità - Appello - Esclusione - Ricorso diretto in Cassazione - Configurabilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE
Le ordinanze del giudice di pace, emesse ai sensi del comma 1 dell'art. 23, legge n. 689 del 1981, sono ancora impugnabili con ricorso diretto per cassazione e non con l'appello, in quanto la riforma introdotta dal d.lgs n. 40 del 2006, che ha generalizzato lo strumento dell'appello avverso le sentenze rese dal giudice di pace, non ha modificato il citato comma 1 dell'art. 23.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)