Sez. 2, Ordinanza n. 18009 del 02/08/2010 (Rv. 614396 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Art. 23, primo comma, legge n. 689 del 1981 - Inosservanza del termine per l'opposizione - Ordinanza di inammissibilità - Impugnazione - Regime successivo al d.lgs. n. 40 del 2006 - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
A norma dell'art. 23, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - non modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 - avverso l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa - nella specie tribunale - abbia dichiarato l'inammissibilità della stessa per tardività, è esperibile il ricorso per cassazione e non l'appello.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 art. 26 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)