Sez. L, Sentenza n. 144 del 08/01/1983 (Rv. 424952 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE - EFFETTIVO FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - SUCCESSIVA RIASSUNZIONE - EFFETTIVO FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA.*
Il licenziamento del lavoratore seguito da riassunzione alle dipendenze dello stesso imprenditore può determinare un effettivo frazionamento del rapporto di lavoro nel solo caso in cui sia intervenuto fra le parti un accordo novativo, idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversità e fondato sull'oggettiva sussistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente nuove e diverse, tali da escludere una novazione simulata in danno del lavoratore. L'Onere della prova in ordine alla sussistenza dell'anzidetto accordo novativo e sulla Mancanza di qualsiasi proposito fraudolento in danno del dipendente grava rigorosamente sul datore di lavoro. (V 2071/81, mass n 412789; (V 3793/80, mass n 407635; (Conf 1920/77, mass n 385634).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)