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Sez. L, Sentenza n. 1920 del 13/05/1977 (Rv. 385634 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - ACCORDO NOVATIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1977-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385634-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - IMMEDIATA RIASSUNZIONE DEL LAVORATORE - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - ACCORDO NOVATIVO - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO.*

Il licenziamento del lavoratore seguito da riassunzione alle dipendenze dello stesso imprenditore puo determinare un effettivo frazionamento del rapporto di lavoro nel solo caso in cui sia intervenuto tra le parti un accordo novativo, idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversita e fondato sull'oggettiva sussistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensi radicalmente nuove e diverse, tali da escludere una novazione simulata in danno del lavoratore. L'Onere della prova in ordine alla sussistenza dell'anzidetto accordo novativo e sulla Mancanza di qualsiasi proposito fraudolento in danno del dipendente grava rigorosamente sul datore di lavoro. (Conf 1515/75, mass n 375110; (Conf 1500/75, mass n 375090).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)