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Sez. 2, Sentenza n. 10487 del 26/04/1984 Ud. (dep. 23/11/1984) Rv. 166819 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - VALUTAZIONE - ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1984-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166819-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL FATTO DI PARTICOLARE TENUITÀ - VALUTAZIONE - ELEMENTI DI CUI ALL'ART. 133 COD. PEN. - EFFETTI.*

In tema di ricettazione, l'attenuante speciale del fatto di particolare tenuità non è collegata esclusivamente al valore della cosa ricettata, che, quale componente del fatto, può assumere Rilevanza, ma non carattere decisivo od esclusivo; la applicazione di detta attenuante richiede, da parte del giudice, una valutazione comparativa degli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen.. ne deriva che l'attenuante non può essere concessa nell'ipotesi in cui, malgrado la tenuità del valore della cosa ricettata, sussistano circostanze che impediscono di ritenere il fatto, complessivamente considerato, di particolare tenuità. (V mass n 147092; (V mass n 156807).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)