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Sez. 1, Sentenza n. 4738 del 29/05/1997 (Rv. 504748 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI | Proprietari catastali - Occupazione illegittima - Titolarità dell'azione risarcitoria - Proprietari effettivi - Mancata trascrizione del diritto - Opponibilità all'espropriante - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1997-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504748-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SOGGETTI PASSIVI

La procedura espropriativa deve essere iniziata e proseguita nei confronti di chi risulti proprietario dai Pubblici Registri Immobiliari, indipendentemente dalle variazioni che possono intervenire nelle more della procedura, se, però, l'occupazione d'urgenza non è seguita da alcun atto traslativo nei confronti dell'espropriante, si radica il carattere di illegittimità dell'occupazione, che soggiace perciò ai normali criteri che reggono l'individuazione dell'illecito nell'ordinamento e la risarcibilità del danno derivatone; ne consegue che legittimato all'azione risarcitoria è chi dimostri di essere effettivo proprietario del fondo, indipendentemente dalle risultanze catastali. Il fatto che il danneggiato non abbia trascritto il proprio diritto non incide sull'opponibilità della situazione al danneggiante, in quanto, a norma dell'art. 2644 cod. civ., gli effetti della trascrizione immobiliare si rendono operativi tra più soggetti che vantino diritti sullo stesso bene ed abbiano eseguito la trascrizione in tempi diversi, laddove (esclusa l'esistenza di una convenzione traslativa trascritta tra intestatari catastali ed espropriante) quest'ultimo non ha alcun diritto trascritto sull'immobile in contestazione, né può vantare su di esso alcun diritto reale.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)