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Sez. 1, Sentenza n. 7779 del 29/03/2007 (Rv. 597100 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Cessione volontaria - Mancata stipula a seguito di rifiuto dell'espropriante per dedotta carenza di prova sull'effettiva titolarità del bene - Conseguente azione risarcitoria dell'espropriato - Onere probatorio a suo carico - Prova per presunzioni - Configurabilità - Sussistenza - Ricorso alle risultanze catastali - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597100-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

La cessione volontaria dell'immobile espropriando, quale subprocedimento predisposto dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si inserisce nell'ambito di un più ampio procedimento amministrativo da cui trae origine e dal quale è condizionata, tanto che, in forza di siffatto collegamento genetico tra momento autoritativo della procedura ablativa e quello paritetico di incontro delle volontà al fine di acquisire il bene in via alternativa all'espropriazione, il cessionario è tenuto ad osservare la più generale disciplina procedimentale concernente l'individuazione del soggetto passivo nei cui confronti deve svolgersi l'espropriazione e, segnatamente, la disciplina dettata dall'art. 10 della citata legge n. 865 del 1971, che fa riferimento alle risultanze delle mappe catastali per la individuazione delle aree da espropriare, nonché di coloro che risultano proprietari del fondo e rispetto ai quali devono eseguirsi gli avvisi di deposito e le notifiche degli atti del procedimento ablativo. Pertanto, nel giudizio di risarcimento danni proposto dall'espropriato a seguito del rifiuto opposto dall'espropriante di stipulare il contratto di cessione volontaria dell'immobile oggetto di ablazione per non aver il primo offerto la prova della sua effettiva titolarità, l'attore, ai fini della prova sulla violazione del diritto di convenire la cessione volontaria, può dimostrare la pregressa titolarità dell'immobile sulla base di un qualunque elemento documentale e presuntivo, tra cui, in particolare, le risultanze delle mappe catastali, che, secondo il sistema che si desume dalle predette norme della legge n. 865 del 1971, indirizzano l'intera procedura espropriativa nei confronti di colui che in esse è indicato come titolare del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 10, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)