Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 22/10/1996 Ud. (dep. 06/12/1996) Rv. 206550 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Emissione di assegno successivamente alla revoca della convenzione di cheque da parte della banca - Art. 1 legge 15 dicembre 1990 n. 386 - Prova della conoscenza da parte dell'interessato della cessazione del rapporto di conto corrente - Necessità - Presunzione della conoscenza dalla annotazione "conto chiuso " contenuta nel protesto - Esclusione - Onere dello imputato di provare la mancata conoscenza - Esclusione.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
In tema di violazione dell'art.1 della legge 15 dicembre 1980 n. 386, in caso di emissione di assegno successivamente alla revoca da parte della banca della convenzione di cheque, è necessario che l'accusa provi che il traente era a conoscenza dell'avvenuta revoca al momento dell'emissione del titolo e tale conoscenza preventiva non può essere presunta semplicemente dal protesto del titolo, che, per l'esplicita annotazione contenuta, fornisce prova certa dell'avvenuta revoca, ma non della sua conoscenza da parte dell'imputato al momento della negoziazione. È perciò necessario che i giudice penale accerti la ragione della revoca e la data della sua comunicazione all'interessato.
Riferimenti normativi: Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)