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Sez. 5, Sentenza n. 5022 del 19/03/1996 Ud. (dep. 17/05/1996) Rv. 205063 - 01

Titoli di credito - Assegno bancario - In genere | Emissione senza autorizzazione - Verbale di protesto recante la dizione "conto chiuso" - Implicita conoscenza del venir meno della convenzione da parte del traente - Esclusione - Art. 1855 cod. civ. e 9 legge 15 dicembre 1990, n. 386 - Previa comunicazione al correntista - Immediata efficacia - Esclusione - Conseguenza: ragione della chiusura del conto e data della comunicazione - Obbligo di accertamento del giudice.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205063-01

Titoli di credito - Assegno bancario - In genere

In tema di reato di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, la dizione "conto chiuso", recata dal protesto, non implica la conoscenza del venir meno della convenzione di "cheque" da parte del traente, prescindendo dalla prova dell'avvenuta comunicazione della chiusura da parte della banca trattaria. Nè la suddetta conoscenza può presumersi per il fatto che gli art. 1855 cod. civ. e 9 legge 15 dicembre 1990, n. 386 richiedono la previa comunicazione al correntista, poiché l'efficacia di quest'ultima può non essere immediata e dipende dalla ragione per la quale il conto viene chiuso. Pertanto, il giudice penale deve accertare quale sia la ragione della dedotta chiusura del conto e in quale data essa sia stata comunicata. (Contra, sez. 5, 27 maggio 1996, n. 218, Lipari; Sez. 5, 27 maggio 1996, n. 228, Panzitta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1855, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)