Sez. L, Sentenza n. 13871 del 14/06/2007 (Rv. 597665 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Collocamento a riposo di dipendente a decorrere dal raggiungimento della massima anzianità contributiva in forza di disposizione di accordo integrativo - Impugnazione del lavoratore per la declaratoria della nullità di siffatta disposizione e conseguente qualificazione come licenziamento illegittimo del provvedimento datoriale - Sentenza di appello dichiarativa della suddetta nullità ma escludente la configurazione del licenziamento - Riconduzione del comportamento dell'ente Poste a responsabilità contrattuale - Conseguenze sulla pregressa volontà del lavoratore di optare per l'ottenimento dell'indennità sostitutiva di cui all'art. 18, comma quinto, della legge n. 300 del 1970 - Qualificazione come recesso dal rapporto di lavoro - Esclusione.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
In riferimento al rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti dell'ente Poste Italiane, va considerata nulla la clausola contenuta nell'accordo integrativo al CCNL del 26 novembre 1994, secondo la quale il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento della massima anzianità contributiva. In tal caso, il collocamento a riposo e la comunicazione da parte del datore di lavoro dell'operatività di siffatta clausola contrattuale non configurano, però, un vero e proprio licenziamento, ravvisandosi, piuttosto, nel comportamento dell'ente Poste un inadempimento costituente fonte di responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1225 cod. civ. . Pertanto, qualora sia intervenuta tale declaratoria in sede giudiziale - adottata, nella specie, con la sentenza di appello, parzialmente riformatrice di quella di primo grado che aveva ritenuto, oltre alla riferita nullità, sussistente un'ipotesi di licenziamento illegittimo con le conseguenze di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 - e il lavoratore abbia, in virtù della statuizione di prima istanza, optato per il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di cui al quinto comma del citato art. 18, la relativa comunicazione non può intendersi, nel nuovo assetto di interessi venutosi a determinare sulla base della diversa qualificazione dei fatti conseguente alla sentenza di secondo grado, come manifestazione della volontà di recesso dal rapporto di lavoro, siccome travolta dagli effetti di tale sentenza, salva restando la facoltà dell'ente Poste di ripetere quanto corrisposto a titolo della predetta indennità sostitutiva, se effettivamente corrisposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)