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Sez. 3, Sentenza n. 10135 del 25/07/2001 (Rv. 548468 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Debito nei confronti del farmacista per le prestazioni erogate agli assistiti - USL della Regione Campania - "Mora ex re" - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548468-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

Per i debiti pecuniari della P.A., in deroga al principio di cui all'art. 1182, comma terzo, cod. civ., i pagamenti si effettuano presso gli uffici di tesoreria dell'amministrazione debitrice, giacché la natura "querable" della obbligazione rimane ferma sia nel caso in cui l'ente abbia in precedenza effettuato il pagamento a mezzo vaglia cambiario, sia quando la commutazione del mandato di pagamento in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile costituisca oggetto di previsione di carattere generale. Ne deriva che il ritardo nel pagamento non determina automaticamente gli effetti della costituzione in mora "ex re" ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, cod. civ. in mancanza della richiesta fatta per iscritto ai sensi dell'art. 1219, comma primo. Il principio si applica anche ai debiti della USL della regione Campania nei confronti dei farmacisti per le prestazioni dagli stessi erogati agli assistiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219, Legge 23/10/1962 num. 1575, DPR 21/02/1989 num. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)