Sez. 1, Sentenza n. 14311 del 20/12/1999 (Rv. 532371 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Debito nei confronti del farmacista per le prestazioni erogate agli assistiti - Scadenza prevista dall'Accordo nazionale U.S.L. - Farmacisti, reso esecutivo con d.P.R. n. 94 del 1989 - Invio periodico alla U.S.L. delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dai farmacisti agli assistiti - Costituzione in mora - Configurabilità - Esclusione - Luogo dell'adempimento della obbligazione della U.S.L. nei confronti dei farmacisti - Determinazione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Con riguardo alle somme dovute dalle unità sanitarie locali ai farmacisti per le prestazioni da costoro erogate in favore degli assistiti, l'Accordo nazionale tra le U.S.L. ed i farmacisti del 13 luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94, stabilisce che l'ente erogatore, entro il giorno 25 di ciascun mese provvede all'effettivo pagamento alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite nel mese precedente, e che nel medesimo termine provvede al pagamento a titolo di acconto sugli importi calcolati dal farmacista con riferimento alle ricette spedite sino al giorno 15 del mese in corso. Ne consegue che l'invio periodico alla U.S.L. delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dai farmacisti agli assistiti non costituisce atto di costituzione in mora, né con riferimento all'acconto relativo alle ricette del mese in corso, né con riferimento al saldo di quelle spedite nel mese precedente, in quanto il credito del farmacista non è esigibile al momento dell'invio delle distinte, ma lo diventa al venticinquesimo giorno del mese di invio delle stesse. La costituzione in mora della U.S.L., pertanto, avviene solo a seguito della intimazione scritta del farmacista, successiva alla scadenza del credito. Inoltre, poiché alle U.S.L. si applica il sistema di tesoreria prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, luogo di adempimento della obbligazione in questione è la sede dell'ufficio di tesoreria della U.S.L., anche quando la riscossione avvenga mediante accreditamento su conto corrente, ovvero mandato di pagamento commutato in vaglia cambiario o assegno circolare, per accordi intercorsi tra l'ufficio pagatore e il creditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1182, DPR 21/02/1989 num. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)