Sez. 1, Sentenza n. 4503 del 21/04/1995 (Rv. 491970 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | U.S.L. della Regione Campania - Debito nei confronti del farmacista per le prestazioni erogate agli assistiti - Scadenza ex art. 10 dell'Accordo Nazionale tra UU.SS.LL. e farmacisti del 27 giugno 1979 - "Mora ex re" - Configurabilità - Esclusione - Distinte riepilogative mensili - Invio - Atto di costituzione in mora - Configurabilità - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
Con riguardo ad un debito di una USL della Regione Campania nei confronti di un farmacista, il sopraggiungere della scadenza fissata dall'art. 10 dell'Accordo Nazionale tra UU.SS.LL. e farmacisti del 27 giugno 1979, reso esecutivo con il d.P.R. 15 settembre 1979, non implica "mora ex re" nei confronti della U.S.L. relativamente alle somme che essa deve rimborsare i farmacisti per le prestazioni da essi erogati agli assistiti, considerato che l'art. 8 della legge regionale 11 novembre 1980 n. 63 non introduce deroghe al sistema di tesoreria prescritto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, il che comporta che luogo di adempimento dell'obbligazione è la sede dell'ufficio di tesoreria della U.S.L., anche quando la riscossione avvenga mediante accreditamento su conto bancario o postale ovvero il mandato di pagamento sia commutato in vaglia cambiario o in assegno circolare da rimettere al creditore. Nè vale come atto di costituzione in mora il mero invio delle distinte riepilogative mensili da parte dei farmacisti, atteso che il credito del farmacista nasce, secondo l'Accordo Nazionale citato, solo successivamente, con la scadenza del venticinquesimo giorno del mese che segue quello di presentazione delle distinte.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Campania 11/11/1980 num. 63 art. 8, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)