Sez. 3, Sentenza n. 3797 del 16/04/1999 (Rv. 525458 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - IN GENERE | Trasferimento del credito a scopo di garanzia - Legittimità - Effetti - Immediato trasferimento del credito al cessionario - Configurabilità - Esclusione convenzionale dell'effetto traslativo - Ammissibilità - Condizioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITÀ DEI CREDITI - IN GENERE
La cessione del credito a scopo di garanzia comporta il medesimo effetto (tipico della cessione ordinaria) immediatamente traslativo del diritto al cessionario, e ciò tanto nella ipotesi di "cessio pro solvendo" che di "cessio pro soluto". L'esclusione di tale effetto può legittimamente predicarsi nel solo caso in cui, dalle clausole del negozio di cessione a scopo di garanzia, sia desumibile una inequivoca volontà negoziale delle parti nel senso che il creditore cedente, non volendo privarsi della titolarità del credito, abbia inteso soltanto realizzare degli effetti minori, quale la mera legittimazione del cessionario alla riscossione del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)