Sez. 1, Sentenza n. 6476 del 23/04/2003 (Rv. 562431 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Omessa sottoscrizione della sentenza - Ricorso per cassazione - Rinnovazione della sentenza - Relativa deduzione nel giudizio di cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Nel caso in cui sia impugnata con ricorso per cassazione una sentenza nulla per difetto di sottoscrizione del giudice e la controparte deduca che il giudice di merito ha provveduto a rinnovare la sua decisione emettendo sentenza debitamente sottoscritta, la Corte di cassazione non deve pronunciarsi su tale deduzione, essendo investita, con il ricorso, unicamente della decisione sulla nullità della sentenza impugnata e restando rimessa alla valutazione del giudice di rinvio ogni decisione in ordine all'eventuale formazione (se dedotta) di un giudicato tra le parti nella controversia in oggetto, circostanza, questa, non suscettibile di esame davanti alla Corte di legittimità in quanto preclusa dalla inammissibilità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., della produzione di nuovi documenti che non attengono alla nullità della sentenza impugnata o all'ammissibilità del ricorso o del controricorso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)