Sez. 3, Sentenza n. 10681 del 14/12/1994 (Rv. 489168 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ | Sentenza emessa da organo collegiale - Sottoscrizione da parte di un magistrato estraneo al collegio - Correzione degli errori materiali - Procedimento - Inapplicabilità - Nullità assoluta ed insanabile della sentenza - Configurabilità - Rilevabilità di ufficio - Sentenza - Annullamento da parte della Corte di Cassazione - Giudice di rinvio - Merito della causa - Riesame - Necessità - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITÀ DELLA SENTENZA - IN GENERE - PRONUNCIA SULLA NULLITÀ
La sottoscrizione di una sentenza emessa da un organo collegiale da parte di un magistrato che non componeva, giusta i verbali di causa, il collegio giudicante, in luogo di un magistrato che ne faceva parte e che (nella specie nella sua qualità di presidente) avrebbe dovuto sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 6 della legge 3 agosto 1977 n.532), integra l'ipotesi della mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, disciplinata dall'art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., rispetto alla quale è esclusa l'applicabilità del procedimento di correzione degli errori materiali e la possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza. In tal caso si verifica, dunque, (salvo il caso di impedimento del magistrato, menzionato nella stessa sentenza ai sensi del terzo comma dell'art. 132) la nullità assoluta ed insanabile della sentenza, che, deducibile anche fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione, va rilevata anche di ufficio da parte della Corte di Cassazione, che, annullando una sentenza di appello affetta da tale vizio, deve rimettere la causa al medesimo giudice di secondo grado, che viene investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa e non può limitarsi (neanche nel rito del lavoro) alla mera rinnovazione della sentenza. (Nella specie la sentenza di appello era stata impugnata solo per motivi di carattere sostanziale; la S.C., nel rilevare d'ufficio il vizio di omessa sottoscrizione, ha rilevato che in relazione alla erronea sottoscrizione della impugnata sentenza era stato esperito il procedimento di correzione degli errori materiali, la cui ordinanza conclusiva, però, doveva ritenersi irrilevante, oltre che per l'inapplicabilità in materia dl procedimento di correzione, anche perché tale provvedimento, nel limitarsi a dare atto che la sottoscrizione del magistrato figurante quale presidente era stata erroneamente apposta e a precisare che la sentenza avrebbe dovuto risultare emessa da collegio presieduto da altro magistrato, impedito ad apporre la sua firma in calce essendo ormai in pensione, confermava l'esistenza del vizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)