Sez. 1, Sentenza n. 41310 del 07/10/2009 Ud. (dep. 27/10/2009) Rv. 245042 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Assoluzione in appello dalla violazione più grave - Pena base per il reato satellite superiore a quella assunta come base per il reato più grave in prime cure - Illegittimità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice di appello che assolva l'imputato, esclusivo impugnante, dalla violazione più grave delle due ritenute in continuazione in primo grado, non può quantificare, per il residuo reato, in relazione al quale confermi il giudizio di colpevolezza, la pena in misura superiore a quella individuata dal primo giudice come pena-base per il reato ritenuto più grave. (Nella specie il giudice di primo grado aveva inflitto condanna per i reati di cui agli artt. 12, comma quinto, e 22, comma dodicesimo, T.U. imm. nella misura di otto mesi di reclusione e 4.000 euro di multa, fissando la pena per il reato più grave in sei mesi di reclusione e 2.000 euro di multa; il giudice di appello aveva assolto l'imputato dal reato più grave, rideterminando la pena base per il reato meno grave in nove mesi di arresto e 40.000 euro di ammenda)
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)