Sez. 4, Sentenza n. 37980 del 03/06/2008 Ud. (dep. 03/10/2008) Rv. 241216 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Determinazione della pena base in misura superiore - Violazione del divieto - Sussistenza - Pena complessiva più favorevole - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
In caso di appello presentato dal solo imputato per il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati per cui è intervenuta condanna, il divieto di "reformatio in peius" riguarda ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva e pertanto il giudice d'appello non può rideterminare la pena per il reato ritenuto più grave in misura superiore a quella individuata dal primo giudice, ancorchè la pena complessiva irrogata risulti comunque inferiore a quella applicata nel precedente grado di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)