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Sez. 5, Sentenza n. 39837 del 02/07/2013 Ud. (dep. 25/09/2013) Rv. 257365 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Reato continuato - Assoluzione in appello dalla violazione più grave - Pena base per altro reato superiore a quella assunta come base in prime cure - Violazione del divieto di reformatio in peius - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257365-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della reformatio in peius, il giudice che, in ipotesi di reato continuato, assolva l'imputato dalla violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)