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Sez. 6, Sentenza n. 33007 del 30/04/2005 Ud. (dep. 07/09/2005) Rv. 231657 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" | Reato continuato - Determinazione della pena base o dell'aumento di pena per taluno dei reati satelliti in misura superiore a quella precedente - Violazione del divieto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231657-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius"

Il divieto della "reformatio in peius", in caso di reato continuato, investe ogni componente che concorre alla determinazione della pena complessiva, per cui detto divieto deve ritenersi violato, quando appellante sia il solo imputato, non solo se la pena base sia indicata in misura superiore a quella precedentemente stabilita ma anche se sia indicato in misura superiore alla precedente l'aumento di pena per taluno dei reati ritenuti in continuazione. (Vedi S.U., 27/09/2005, ric. William Morales).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)