Sez. 1, Sentenza n. 22010 del 19/10/2007 (Rv. 599330 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Decreto di liquidazione - Revocabilità da parte del tribunale - Non configurabilità - Natura decisoria - Sussistenza - Ricorribilità per cassazione - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di concordato preventivo e di amministrazione controllata, il decreto con il quale il tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale ha natura decisoria e carattere definitivo, non essendo soggetto a reclamo; ne conseguono, da un lato l'impugnabilità ai sensi dell'art. 111 Cost. e, dall'altro, la non revocabilità da parte dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, la quale ha consumato, con l'adozione del medesimo, il proprio potere decisionale al riguardo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)