Sez. U, Sentenza n. 26730 del 19/12/2007 (Rv. 601084 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Decreto del tribunale sul compenso - Ricorso straordinario per cassazione - Termine - Riduzione della metà - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Avverso il provvedimento, adottato dal tribunale fallimentare prima della chiusura della procedura, di liquidazione del compenso finale al cessato curatore ai sensi dell'art.39 legge fallim. (nel testo previgente al d.lgs. n.5 del 2006), è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, che va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma dell'art.111 Cost.; ne consegue che il termine di sessanta giorni di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. - decorrente dalla data della comunicazione del provvedimento d'ufficio all'interessato - non subisce alcuna riduzione della metà, non applicandosi una regola che, nella materia concorsuale, è dettata dal legislatore solo con riguardo a specifici atti della procedura.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)