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Sez. 5, Sentenza n. 22804 del 23/10/2006 (Rv. 595464 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) - Tariffe - Determinazione - Parametri indicati dall'art. 65, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 - Utilizzazione - Tassatività - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595464-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'art. 65, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nello stabilire che la tassa "può" essere commisurata a determinati parametri - quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento -, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell'equità contributiva, ossia della legittimità dell'atto amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 65 com. 1, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 3 com. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)