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Sez. 2, Sentenza n. 13876 del 09/06/2010 (Rv. 613243 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI | Inammissibilità - Limiti - Prova diretta a provare un fatto storico non direttamente contrastante con il contenuto del documento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2010-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613243-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI

Il divieto stabilito dall'art. 2722 cod. civ. di provare per testi circostanze contrarie al contenuto di un patto scritto riguarda la prove dirette a dimostrare per un rapporto convenzionale una disciplina pattizia diversa da quella risultante dalla scrittura che la documenta, in dipendenza dall'allegata stipulazione verbale di accordi integrativi o contrari, in un momento anteriore o contemporaneo a quello di formazione della scrittura, mentre a tale divieto è estranea l'ipotesi in cui si vogliano provare fatti storici che non alterino la veridicità della prova documentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)