Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 05/03/2007 (Rv. 596373 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - IN GENERE | Patti integratori e chiarificatori del contenuto contrattuale - Ammissibilità della prova testimoniale - Fattispecie in tema di compravendita di veicolo.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - IN GENERE
Nella nozione di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all'art. 2722 cod. civ., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risultino in alcun modo previsti dal contratto (e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato dall'atto scritto), e che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. (Nella specie, relativa alla compravendita di un'autovettura senza preventiva indicazione del prezzo, la S.C. ha cassato la sentenza di merito perché il venditore non era stato ammesso a provare: a) che gli acquirenti erano stati resi edotti della produzione in serie limitata del veicolo e della possibile non disponibilità di alcun veicolo nel caso in cui le "prenotazioni" avessero superato il numero di esemplari prodotti; b) che era stato tentato il reperimento presso altro concessionario e che gli acquirenti non si erano recati da quest'ultimo con gli assegni circolari necessari per il pagamento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)